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condizioni generali del contratto di locazione di beni mobili

PREMESSE:

  • il Conduttore dichiara di aver scelto sotto la propria esclusiva responsabilità il Materiale, in relazione alla marca, al modello ed al tipo ed in funzione delle caratteristiche tecniche da lui stesso richieste, del rendimento auspicato e delle proprie necessità e di volerlo ricevere in locazione da BrainRent (o altra finanziaria);
  • il Conduttore dichiara, inoltre, di avere convenuto con il Fornitore, in piena autonomia e senza alcun intervento di BrainRent (o altra finanziaria), i termini, le modalità e le condizioni specifiche della fornitura, ivi incluso il luogo di consegna e prende atto che la compravendita del Materiale sarà espressamente regolata dalle Condizioni generali di acquisto di BrainRent (o altra finanziaria), in relazione alle quali è fatto divieto al Conduttore di concordare direttamente con il Fornitore diverse condizioni di vendita che costituiscano implicitamente o esplicitamente deroga alle Condizioni stesse;
  • il Conduttore riconosce, infine, che BrainRent (o altra finanziaria)non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, per fatti o atti esclusivamente imputabili al Conduttore stesso e/o al Fornitore;
  • BrainRent (o altra finanziaria)sulla base della presente proposta e della documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico patrimoniale del Conduttore, si è dichiarata disposta ad acquistare dal Fornitore il Materiale richiesto dal Conduttore ed a concederlo in locazione a quest’ultimo senza rispondere dell’eventuale inadempimento del Fornitore riguardo alla omessa o ritardata consegna, ai vizi, difetti o alla mancanza delle qualità promesse del Materiale oggetto del presente contratto.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse.
Le Premesse e le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente contratto; per patto espresso le Condizioni Generali che seguono si applicano anche prima della sua decorrenza durante la fase di prelocazione del Materiale.

2. Oggetto.
Il contratto ha per oggetto la locazione al Conduttore del Materiale indicato nelle Condizioni Particolari dietro il pagamento del corrispettivo, degli eventuali oneri di prelocazione, delle spese e commissioni indicati, rispettivamente, nei punti c), d), f) delle medesime, secondo le modalità di seguito pattuite, senza riconoscere al Conduttore alcun diritto di acquisto della proprietà del Materiale stesso. BrainRent (o altra finanziaria)provvederà ad acquistare il Materiale dal Fornitore ed a farlo consegnare al Conduttore solo previa sua accettazione della proposta di locazione. Il Locatore garantisce la proprietà del Materiale, il suo pacifico godimento e la sua libertà da pesi o vincoli, con esclusione del fatto del terzo o della forza maggiore, che rimarranno a carico del Conduttore.

3. Corrispettivo.
Il Conduttore ha l’obbligo di versare trimestralmente ed in via anticipata al Locatore il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel punto c) delle Condizioni Particolari. Il Conduttore prende atto che il corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari è stato determinato essenzialmente sulla base del prezzo di acquisto del Materiale dal Fornitore; pertanto, ogni eventuale variazione di tale prezzo, anche in relazione alle spese e costi effettivamente sostenuti ovvero dovuti ad oscillazioni di cambio, tasse, diritti doganali, oneri fiscali in genere, autorizzerà BrainRent (o altra finanziaria)a chiedere ed ottenere il suo adeguamento proporzionale. Parimenti BrainRent (o altra finanziaria)potrà chiedere l’adeguamento del corrispettivo qualora la consegna del Materiale non avvenga entro 45 giorni dall’accettazione della presente proposta di locazione ed in tale periodo di tempo si sia verificata una variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea in misura superiore all’1 % (uno per cento). In questi casi se la variazione del prezzo di acquisto del Materiale e, quindi, del corrispettivo della locazione dovesse superare del 20% quanto inizialmente previsto, rispettivamente, a carico di BrainRent (o altra finanziaria)o del Conduttore, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere senza penalità dal Contratto di locazione mediante invio di una comunicazione scritta all’altra parte a mezzo raccomandata a.r.. In quest’ultimo caso BrainRent (o altra finanziaria)avrà diritto di incamerare o di pretendere le sole spese di istruttoria indicate nel punto f) delle Condizioni Particolari. Il Corrispettivo sarà addebitato automaticamente secondo la modalità prescelta indicata nel punto g) delle Condizioni Particolari. Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra BrainRent (o altra finanziaria)e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

4. Oneri di prelocazione.
Dal giorno della consegna del Materiale fino a quello di inizio della decorrenza del contratto, ossia fino al primo giorno del primo trimestre solare, il conduttore è tenuto, inoltre, a corrispondere al Locatore un’indennità giornaliera di prelocazione nella misura indicata nel punto d) delle Condizioni Particolari, determinata sulla base di 1/30 del canone mensile di locazione.
Gli oneri di prelocazione saranno pagati in via anticipata all’atto di perfezionamento del contratto sia mediante rimessa diretta dietro presentazione di idonea fattura da parte del Locatore, sia mediante addebito automatico secondo la modalità prescelta indicata nel punto g) delle Condizioni Particolari.

5. Interessi di mora, imposte e tasse.
In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal Conduttore in forza del presente contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti a BrainRent (o altra finanziaria)dal giorno di scadenza fino a quello dell’effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nel punto e) delle Condizioni Particolari. L’interesse di mora è determinato sulla base del EURIBOR a un mese maggiorato di 5 punti. Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall’utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conduttore.

6. Consegna del Materiale e accollo dei rischi.
La consegna del Materiale, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall’accettazione della presente proposta di locazione, sarà fatta direttamente dal Fornitore al Conduttore senza l’intervento del Locatore, che viene espressamente esonerato da ogni responsabilità per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna del Materiale stesso ovvero per l’esistenza di vizi o difetti, palesi ed occulti, originari o sopravvenuti, o per mancanza delle qualità promesse e quant’altro, di cui il Locatore non ne può essere a conoscenza per aver disposto l’acquisto del suddetto Materiale dal Fornitore senza mai acquisirne la disponibilità diretta e solo a seguito dell’espressa richiesta fattane dal Conduttore di riceverlo in locazione anche sulla base delle trattative intercorse tra quest’ultimo ed il Fornitore medesimo.
Il Locatore assume l’obbligo di fare consegnare dal Fornitore solo il Materiale che sia conforme alla normativa antinfortunistica vigente e provvisto della marcatura CE. Il Conduttore da parte sua dichiara di essere un datore di lavoro ovvero di agire nel pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto previsto nel d. lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, il Conduttore non potrà procedere al godimento del Materiale se questo risulti, comunque, privo dell’eventuale certificazione o omologazione obbligatoria di accompagnamento prevista dalla normativa vigente, nonché della marcatura CE. Al momento della consegna il Conduttore dovrà, peraltro, procedere a proprie spese ed in contraddittorio con il Fornitore, o suoi preposti o incaricati, al collaudo del Materiale, verificando il suo perfetto funzionamento e l’inesistenza di ogni vizio o difetto, anche occulto, il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, nonché la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento.
La consegna del Materiale si intenderà avvenuta nel momento in cui il Fornitore l’avrà messo a disposizione del Conduttore, il quale, ultimata la suddetta verifica, si obbliga a sottoscrivere il Verbale di Consegna del Materiale inviandone immediatamente l’originale al Locatore, unitamente all’originale della documentazione antinfortunistica di accompagnamento (di cui tratterrà una copia dichiarata conforme dal Fornitore), ed attestando, infine, l’apposizione della marcatura CE e l’avvenuta consegna anche del manuale di istruzioni per l’uso redatto in italiano.
BrainRent (o altra finanziaria)provvederà ad effettuare il pagamento del Materiale al Fornitore solo dopo aver ricevuto l’originale della documentazione antinfortunistica di accompagnamento e del Verbale di Consegna regolarmente sottoscritto dal Fornitore e dal Conduttore.
Le Parti prendono atto che eventuali difformità del Materiale rispetto alla normativa antinfortunistica di riferimento vigente comporteranno la nullità assoluta del Contratto ai sensi dell’art. 1418, 2° comma, c.c.

7. Vizi del Materiale.
BrainRent (o altra finanziaria), provvedendo all’acquisto del Materiale dal Fornitore solo a seguito della espressa richiesta del Conduttore di riceverlo in locazione, non è responsabile nei suoi confronti per il risarcimento dei danni nel caso in cui il Materiale stesso sia affetto da vizi che ne impediscano il godimento o ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso previsto. Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del Materiale. Pertanto, se al momento della consegna il Materiale è affetto da vizi che ne impediscono il godimento o ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso previsto, salvo che tali vizi al momento delle trattative con il Fornitore non erano già conosciuti dal Conduttore ovvero erano da questi facilmente conoscibili e sono stati in ogni caso ignorati e taciuti al Locatore, il Conduttore deve rifiutare la consegna e, quindi, deve rifiutare di sottoscrivere il Verbale di Consegna del Materiale e deve darne notizia, entro due giorni dalla constatazione, con raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax, al Fornitore ed al Locatore, specificando dettagliatamente i vizi riscontrati. In questi casi l’efficacia del contratto di locazione resta sospesa in attesa dell’accertamento, in contraddittorio tra Fornitore e Conduttore, dell’esistenza del vizio e della sua gravità. Il Conduttore accetta fin d’ora che la contestazione con il Fornitore potrà essere risolta da un arbitro amichevole compositore che sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui si trova il Materiale e che giudicherà ai sensi dell’art. 1349 c.c. senza formalità di procedura ed in via inappellabile. La decisione dell’arbitratore sarà comunicata al Conduttore, al Fornitore ed al Locatore entro 20 giorni dalla sua data di nomina e farà stato nei confronti di tutte le parti. Se il vizio è tale da impedire il godimento del Materiale, il contratto di locazione non produce alcun effetto ed il Conduttore sarà obbligato a rimborsare al Locatore, entro 15 giorni dal suddetto accertamento, tutti i pagamenti da questi effettuati al Fornitore in esecuzione della sua proposta di contratto, mentre il Locatore, a sua volta, surrogherà il Conduttore nei suoi diritti verso il Fornitore, avverso il quale potrà agire per l’eventuale risarcimento dei danni; se, invece, i vizi riducono solo parzialmente il godimento del Materiale ed il Fornitore ed il Conduttore – sulla base di quanto stabilito dall’arbitratore – hanno concordato una riduzione del suo prezzo, il contratto di locazione diviene efficace limitatamente alla porzione di Materiale che verrà goduta dal Conduttore al quale il Locatore comunicherà, non appena avrà ricevuto il Verbale di Consegna sottoscritto per accettazione, il nuovo importo del canone ridotto in proporzione della riduzione del prezzo di acquisto, fermo restando il diritto del Conduttore di agire esclusivamente verso il Fornitore per il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Conduttore accetta che la mancata comunicazione nei predetti termini del rifiuto di ricevere il Materiale equivale, a tutti gli effetti di cui al presente contratto, come piena ed incondizionata accettazione del Materiale stesso. Fermo restando l’esonero da responsabilità del Locatore, nel caso in cui i vizi del Materiale sopravvengano nel corso della locazione e, quindi, successivamente alla sua consegna al Conduttore, trovano applicazione, quando possibile, le disposizioni che precedono, per cui il Conduttore, senza sospendere il pagamento dei canoni periodici, è tenuto a denunciare i vizi riscontrati nei termini e con le modalità sopra indicate provvedendo alla richiesta di nomina del terzo arbitratore: in caso di accertata impossibilità del godimento del Materiale la locazione si risolve di diritto senza l’applicazione di alcuna penale di risoluzione, provvedendo le parti alle rispettive restituzioni e compensazioni; mentre in caso di accertata riduzione del godimento si provvederà alla successiva rideterminazione dei canoni periodici in proporzione alla accertata percentuale di riduzione del godimento del Materiale, eventualmente compensando con quanto pagato in eccesso dal Conduttore a partire dal mese della denuncia dei vizi fino a quello dell’effettiva riduzione del canone periodico.
Resta inteso che il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente il Locatore di ogni azione o eccezione che a qualsiasi titolo intende intraprendere contro il Fornitore, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse o potesse derivargli.
Per nessuna ragione il Conduttore dovrà restituire il Materiale al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di BrainRent (o altra finanziaria).

8. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie
Il Conduttore si obbliga a custodire ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che, in quanto datore di lavoro, dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosene per l’uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.
Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Conduttore.
Senza una preventiva autorizzazione scritta di BrainRent (o altra finanziaria), al Conduttore è fatto divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale, così come di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale stesso. Eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà di BrainRent (o altra finanziaria)senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore. Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricati, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà di BrainRent (o altra finanziaria). Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all’utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, alla detenzione, manutenzione, conservazione, trasporto, installazione e utilizzo del Materiale.

9. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà.
Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a BrainRent (o altra finanziaria), a mezzo di raccomandata a. r., anticipata via telefax, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale. In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull’immobile in cui il Materiale è collocato, inviando a BrainRent (o altra finanziaria)il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l’indirizzo del creditore procedente. Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

10. Responsabilità del Conduttore.
Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza. In ogni caso il Conduttore esonera il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare per qualsiasi motivo, anche per caso fortuito e/o forza maggiore, in seguito all’acquisto della sua proprietà, nonché, salvo quanto previsto nel precedente Art. 7, in ordine a qualsiasi ipotesi di mancato godimento totale o parziale dello stesso in qualsiasi periodo della locazione si verifichino, quale che sia la causa di tali eventi, accollandosi, pertanto, i relativi rischi.
Il Conduttore dichiara inoltre che il Materiale non lede diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell’ingegno (brevetti, licenze, ecc.) ed esonera quindi il Locatore da ogni responsabilità, manlevandolo da ogni richiesta da parte di chiunque.

11. Assicurazione del Materiale.
Il Conduttore ha l’obbligo di assicurare, presso una primaria compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione con polizza “All Risks” il Materiale che ne forma oggetto (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l’elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione del Materiale colpito dal sinistro.
11.1 Il contratto di assicurazione potrà prevedere una franchigia non superiore al 25% (venticinque per cento) del valore di sostituzione del Materiale, sino ad un limite di Euro 500,00 (cinquecento). Per ogni singolo sinistro potrà essere prevista una franchigia di Euro 150,00 (centocinquanta). Qualora si tratti di danneggiamento totale di radiotelefoni, telefoni o fotocopiatrici, detta franchigia sarà pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) del valore di sostituzione del Materiale. La parte di danni non coperta a causa della franchigia sarà comunque a carico del Conduttore.
11.2 Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di BrainRent (o altra finanziaria), la quale dovrà essere l’unica beneficiaria dell’eventuale indennizzo e/o risarcimento eventualmente liquidato dalla Compagnia assicurativa, potendo altresì trattare con la Compagnia medesima, accettare o rifiutare l’indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggianti.
11.3 In alternativa, o fino al giorno in cui il Conduttore non provvederà ad inviare a BrainRent (o altra finanziaria) la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio - e comunque entro quattro settimane dalla firma della proposta irrevocabile di contratto - il Locatore potrà provvedere, a nome ed a spese del Conduttore, ad assicurare il Materiale, secondo quanto previsto dalle condizioni generali dell’assicurazione dei beni materiali allegate.
11.4 In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l’indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, BrainRent (o altra finanziaria) trasferirà al Conduttore gli eventuali indennizzi ricevuti dalla compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi.

12. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. BrainRent (o altra finanziaria)ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il Conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell’opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l’esercizio dei diritti di BrainRent (o altra finanziaria)derivanti dal Contratto; - qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il Conduttore non provveda al pagamento in favore di BrainRent (o altra finanziaria)di due rate trimestrali, anche non continuative ovvero agli oneri di prelocazione; - qualora il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli articoli: 6 (ricezione del Materiale), 8 (Uso del Materiale), 9 (Tutela della proprietà), 11 (Assicurazione del Materiale), 15 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto), 16 (Obblighi di comunicazione).
Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora, per causa non imputabile al Locatore, il Fornitore non consegni il Materiale nei termini pattuiti, indicati nel precedente Art. 6, oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente alle obbligazioni contenute nelle condizioni generali di vendita, sicché il Locatore - anche su invito del Conduttore - abbia risolto o sia receduto dall’acquisto. In questo caso, la risoluzione del presente contratto sarà senza pregiudizio alcuno tra le parti, fatto salvo l’obbligo del Conduttore di risarcire al Locatore, entro 20 giorni dalla data di risoluzione, ogni danno diretto o indiretto che questi abbia patito in conseguenza del recesso o della risoluzione della compravendita, oltre che, naturalmente, di versare al Locatore stesso tutte le somme da questi eventualmente già pagate al Fornitore e tutte le spese sostenute dal Locatore per la stipula e la risoluzione del presente contratto. É fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e/o i terzi ed a tal fine il Locatore si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.

13. Effetti della risoluzione del Contratto
A seguito della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che BrainRent (o altra finanziaria)abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l’eventuale eccessivo deterioramento del Materiale e per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell’anticipata risoluzione del contratto, che in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l’eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell’importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita, dal cui computo vanno detratti gli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 1591 c.c., e la somma di tre canoni periodici. La penale non è dovuta se gli indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 1591 c.c., nella misura indicata nel successivo Art. 14, coprono tutta la durata residua della locazione.

14. Restituzione del Materiale e proroga del Contratto.
Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Fornitore e/o riportati nel Verbale di consegna. Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento. Il Conduttore si obbliga a non pretendere dal Locatore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno. In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero anche forzoso del Materiale dal Conduttore, il Locatore ai sensi dell’art. 1591 c.c. ha facoltà di pretendere il pagamento di un indennizzo per l’ulteriore uso del Materiale stesso nella misura giornaliera di 1/30 del canone mensile indicato nel punto c) delle Condizioni Particolari. Qualora, invece, il Conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti.

15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto.
Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare o dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.
Il Conduttore consente preventivamente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., che il Locatore possa in qualsiasi momento cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo con efficacia dal momento della notificazione a mezzo raccomandata a.r. dell’intervenuta cessione.

16. Elezione di domicilio – Obblighi di comunicazione.
Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza indicata in epigrafe e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a BrainRent (o altra finanziaria)ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell’impresa. L’obbligo di comunicazione riguarda anche il caso di variazioni concernenti i soci con responsabilità personale.

17. Foro convenzionale.
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra BrainRent (o altra finanziaria)ed il Conduttore in relazione diretta od indiretta all’interpretazione, esecuzione e/o applicazione del contratto di locazione, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione o continenza di cause, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano.